L'Assessore all'Ambiente Giuseppe Pellegrini Masini informa la cittadinanza che è stata rivista la normativa concernente la gestione, la manutenzione e il controllo degli impianti termici. Normativa che si inquadra nel più ampio contesto dei provvedimenti volti alla tutela della qualità dell'aria.
Si evidenzia, in particolare, quanto previsto all'art. 3 in tema di limiti massimi (per il periodo invernale) e minimi (per il periodo estivo) della temperatura interna degli edifici:
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non deve superare:
a) 18°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita' industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
Quanto previsto all'art. 4 in tema di limite massimo di ore in cui è possibile l'accensione:
L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione […]:
Zona D [Comune di Lucca]: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile”.
Si invita pertanto la cittadinanza a conformarsi a tali prescrizioni, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro.
d.p.r. n. 74 del 16/04/2013, in vigore dal 12/07/2013 è consultabile al link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg