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Impianti termici a Lucca. Regole ferree e sanzioni... "scottanti"!

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L'Assessore all'Ambiente Giuseppe Pellegrini Masini informa la cittadinanza che è stata rivista la normativa concernente la gestione, la manutenzione e il controllo degli impianti termici. Normativa che si inquadra nel più ampio contesto dei provvedimenti volti alla tutela della qualità dell'aria.

Si evidenzia, in particolare, quanto previsto all'art. 3 in tema di limiti massimi (per il periodo invernale) e minimi (per il periodo estivo) della temperatura interna degli edifici:
Durante  il  funzionamento  dell'impianto  di   climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature  dell'aria,  misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita'  immobiliare,  non deve superare:
a) 18°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad  attivita' industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante  il  funzionamento  dell'impianto  di   climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate  nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Quanto previsto all'art. 4 in tema di limite massimo di ore in cui è possibile l'accensione:
L'esercizio  degli  impianti  termici  per  la  climatizzazione invernale è consentito con i seguenti  limiti  relativi  al  periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione […]:
Zona D [Comune di Lucca]: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile”.



Si invita pertanto la cittadinanza a conformarsi a tali prescrizioni, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro.



d.p.r. n. 74 del  16/04/2013, in vigore dal 12/07/2013 è consultabile al link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg

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